Cessione Crediti, Fringe Benefit, Concordato Preventivo
Con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, Suppl. ord. n. 30, in vigore dal 12 agosto 2026), il legislatore interviene nuovamente sul sistema delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’adempimento collaborativo, con un decreto “correttivo omnibus” che tocca da vicino l’operatività quotidiana degli studi professionali. Tre le novità di maggior impatto per la clientela di uno studio commercialista: la tassazione dei differenziali sulla cessione di crediti d’imposta, il nuovo fringe benefit per le auto aziendali e il pacchetto di misure collegate al concordato preventivo biennale (CPB) 2026-2027. Cessione di crediti d’imposta: imposta sostitutiva al 26% L’art. 3 del decreto stabilisce che il differenziale positivo realizzato da lavoratori autonomi e professionisti nella cessione o nell’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta agevolativi — compresi i crediti da bonus edilizi e Superbonus acquistati a sconto — costituisce reddito di lavoro autonomo, assoggettato a imposta sostitutiva del 26%. In pratica, chi acquista un credito di 100 pagandone 90 e lo utilizza per l’intero valore nominale realizza un differenziale imponibile di 10. La norma si applica ai crediti acquistati dal 12 agosto 2026; per i professionisti in regime ordinario è inoltre prevista la possibilità di applicare la disciplina, tramite dichiarazione integrativa, già al periodo d’imposta 2024. È una disposizione che richiede una verifica puntuale dei portafogli di crediti detenuti dai clienti che operano nell’intermediazione di bonus fiscali. Fringe benefit auto aziendali: percentuali confermate, nuove clausole L’art. 2 conferma l’impianto già noto — base di calcolo sulle tabelle ACI per 15.000 km convenzionali annui, con percentuale del 50% per i veicoli tradizionali, ridotta al 10% per gli elettrici puri e al 20% per gli ibridi plug-in — ma introduce due precisazioni operative rilevanti: una maggiorazione del 5% per gli optional non ricompresi nei valori ACI e non acquistati direttamente dal dipendente, e un incremento del 50% del valore convenzionale a partire dal quinto anno dalla prima immatricolazione del veicolo. È inoltre prevista una clausola di salvaguardia per i veicoli concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2024, che mantengono il regime previgente fino al quinto anno. Gli studi che gestiscono i cedolini o le consulenze del lavoro per la clientela dovranno aggiornare i piani di fringe benefit già in essere. Concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale ISA Gli artt. 28 e 29 rafforzano gli incentivi all’adesione al CPB per il biennio 2026-2027: esonero dal visto di conformità per compensazioni IVA fino a 100.000 euro annui e per crediti di imposte dirette/IRAP fino a 70.000 euro, anticipazione di due anni dei termini di decadenza dall’accertamento ed eliminazione degli interessi sui versamenti rateali. È inoltre riaperto un ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023 riservato ai contribuenti ISA che rinnovano l’adesione al CPB, con aliquote di imposta sostitutiva differenziate in base al punteggio di affidabilità fiscale (dal 10% per punteggi pari o superiori a 8, fino al 15% per punteggi inferiori a 6) e riduzione del 30% per le annualità 2020 e 2021 in ragione degli effetti della pandemia. Il versamento andrà effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, in unica soluzione o in un massimo di dieci rate mensili, con effetto di preclusione dagli accertamenti sulle annualità sanate. Implicazioni operative Per lo studio, la priorità immediata è duplice: da un lato censire i clienti detentori di crediti d’imposta ceduti o in via di cessione per valutare l’impatto della nuova imposta sostitutiva; dall’altro pianificare, già in vista della prossima campagna dichiarativa, l’opportunità di rinnovo del concordato preventivo biennale alla luce dei nuovi benefici e del ravvedimento speciale collegato. Trattandosi di un decreto correttivo recentissimo, è opportuno monitorare la prassi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate (circolari attuative) prima di assumere posizioni operative definitive con i clienti. Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce consulenza fiscale definitiva: si raccomanda di verificare l’evoluzione della prassi amministrativa e di consultare le fonti normative aggiornate prima di assumere decisioni operative.


