D.Lgs. 7/8/2026 Composizione Negoziata
Composizione negoziata: la transazione fiscale si apre ai tributi locali Due interventi ravvicinati — il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 — ridisegnano in modo sensibile gli strumenti a disposizione delle imprese in crisi per la gestione del debito tributario nell’ambito della composizione negoziata e del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII). Per i professionisti che assistono imprenditori in difficoltà , si tratta di novità che vanno recepite subito nella prassi degli accordi in corso di negoziazione. L’estensione ai tributi locali L’articolo 4 del D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, estende la transazione fiscale — finora riservata ai tributi erariali — anche ai tributi locali (IMU, TARI e simili) nell’ambito della composizione negoziata della crisi. La novità consente di includere il debito verso i Comuni negli stessi percorsi di ristrutturazione già utilizzabili per il debito erariale e contributivo, superando una lacuna che in molti casi obbligava a gestire separatamente le due componenti del debito pubblico dell’impresa. I percorsi di composizione negoziata già avviati alla data di entrata in vigore possono incorporare la nuova transazione sui tributi locali, ma l’ente locale non è vincolato a rispondere entro termini eccessivamente compressi: un intervallo inferiore a 90 giorni dalla scadenza della proposta è considerato tardivo ai fini della formazione del silenzio-diniego, un aspetto da tenere presente nella pianificazione temporale del piano. La circolare 5/E: falcidia IVA e rateazione fino a 120 rate La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, prima parte di un più ampio documento di prassi sul CCII (con consultazione pubblica sulla Parte II aperta fino al 24 luglio 2026), fornisce chiarimenti attesi su alcuni nodi operativi della composizione negoziata. In tema di falcidia IVA, l’Agenzia conferma l’ammissibilità di una riduzione parziale del debito, a condizione che sia dimostrato — tramite attestazione di un professionista indipendente — che l’Erario incasserebbe comunque meno in caso di liquidazione giudiziale rispetto a quanto offerto nell’accordo. Sul fronte della dilazione, la circolare distingue due fasce ai sensi dell’articolo 64-bis CCII: una rateazione fino a 72 mesi, riconosciuta in via automatica in presenza di una difficoltà finanziaria oggettiva sottoscritta dall’esperto della composizione negoziata, e una dilazione più ampia, fino a 120 rate, subordinata alla dimostrazione di una difficoltà grave da valutare caso per caso. In entrambi i casi si applicano gli interessi al saggio legale, con decadenza automatica dal beneficio al primo mancato pagamento: un profilo di rigore che consiglia particolare cautela nella redazione del piano di rientro. Il nodo del doppio attestatore Un punto di frizione segnalato dagli operatori riguarda la richiesta, contenuta nella circolare, di due relazioni professionali distinte — una sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, l’altra sulla veridicità dei dati aziendali — anche quando il medesimo revisore legale possieda già i requisiti di indipendenza per entrambe le valutazioni. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 21 maggio 2026, ha contestato questa lettura restrittiva, ritenendola non imposta dal dato normativo. La questione resta aperta e merita di essere monitorata, poiché incide direttamente sui costi e sui tempi di predisposizione dei piani. Cosa cambia per lo studio Per i professionisti che seguono composizioni negoziate in corso, è opportuno verificare se il piano possa beneficiare dell’inclusione dei tributi locali nella transazione fiscale, ricalcolare i tempi di risposta attesi dagli enti locali alla luce del termine dei 90 giorni, e — nella strutturazione della componente erariale — valutare fin da subito quale fascia di rateazione (72 o 120 rate) sia sostenibile per l’impresa, documentando con cura il presupposto della “difficoltà grave” quando si intenda accedere alla dilazione più ampia. Le indicazioni sopra riportate sintetizzano provvedimenti recenti e prassi in evoluzione: prima di strutturare un piano o una proposta di transazione fiscale è indispensabile verificare il testo aggiornato delle norme e della circolare, oltre agli orientamenti giurisprudenziali più recenti sul punto.


